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07/07/2020

Super Ecobonus 110 : rispondiamo alle vostre domande

A fronte della crisi dovuta al coronavirus, il Governo italiano ha istituito il Decreto Rilancio, dove all'articolo 128, intitolato " Incentivi per effecientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica", si pone il focus sul rilancio il settore dell'edilizia e la sostenibilità.

Per tranquillizzare e eliminare qualsiasi dubbio, abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande:

Chi può usufruire del Super Ecobonus 110%?

  1. Tutte le persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, di arti e professioni;
  2. Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  3. Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento a soci.

Un'impresa può beneficiare del Super Ecobonus?

Putroppo no, perchè si tratta di una detrazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Da quando e per quanto si potrà beneficiarne?

Si potrà beneficiare della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.

Qual è il massimo di importo che io posso detrarre?

  1. Isolamento termico: fino ad un massimo di 60.000€ ad unità familiare;
  2. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale: fino ad un massimo di 30.000€ ad unità familiare;
  3. Impianti fotovoltaici: fino ad un massimo di 48.000€  e tetto spesa di 2.400€/kWp per il fotovolatico e 1.000€/kWh per le batterie di accumul e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Cos'è l'APE?

Il certificato energetico (APE) è un attestato, redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo dell'immobile, che consente di avere tutte le informazioni necessarie su come è costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico. Nel caso del Super Ecobonus 110% bisogna effettuarlo prima e dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico per attestare il miglioramento di almeno due classi classi energetiche dell'edificio.

Nel Decreto si parla di "case unifamiliari", ma le ville a schiera ne rientrano?

Nella voce n.33 dell'Allegato A del D.P.C.M. 20 Ottobre 2016 viene data la definizione di Edificio unifamiliare e cioè "si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare".

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